In attuazione
dell'art. 4, primo comma, n° 6), e dell'art. 6, primo comma, lettera c), della
Legge 23 dicembre 1978, n° 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale,
la raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione
e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono regolati dalla
presente legge.
Le attività di cui al
comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano
sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi
componenti.
E' consentito, rispettando
le norme indicate per l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali, midollari
e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto
nello stesso soggetto o in soggetto diverso.
Il sangue umano ed i
suoi derivati non sono fonte di profitto; la loro distribuzione al ricevente
è comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.
I costi di raccolta,
frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati
sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
Il Ministro della sanità,
con proprio decreto, previa consultazione della Commissione nazionale per
il servizio trasfusionale di cui all'art. 12, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, stabilisce annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità
di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.
In ciascuna Regione
è istituito, secondo le indicazioni fissate con decreto del Ministro della
sanità, il registro del sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione
che svolgono funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione
ai sensi dell'art. 8, comma 3, trasmettono al Ministero della sanità i dati
relativi alla loro attività
La partecipazione di
associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue aventi le finalità
di cui all'art. 2, comma 2, alle attività trasfusionali, organizzate ai sensi
dell'art. 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità
dello schema tipo definito con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Commissione di cui all'art. 12.
Qualora trascorsi sei
mesi dal termine fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali
non abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma
8 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge
23 ottobre 1985, n° 595.
In attuazione
dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n°
833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici
che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi
componenti.
Le associazioni dei
donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini
istituzionali del Servizio sanitario nazionale concernenti la promozione e
lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.
Rientrano tra le associazioni
e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle
finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro
della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Le associazioni e le
federazioni di donatori volontari devono comunicare alle strutture trasfusionali
gli elenchi dei propri donatori iscritti.
I servizi di immunoematologia
e trasfusione, i centro trasfusionali e le unità di raccolta sono obbligati
alla tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed occasionali.
Per donazione
di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta gratuita di sangue intero
o plasma, o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato e la verifica
della idoneità fisica del donatore. Il donatore può consentire ad essere sottoposto
indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla base delle esigenze
trasfusionali ed organizzative.
Le caratteristiche e
le modalità delle donazioni indicate dal comma 1 sono definite con decreto
del Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12.
Il prelievo di sangue
intero o plasma viene eseguito su persone consenzienti di età non inferiore
a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e di leucociti mediante emaferesi
ed i prelievi di cui all'art. 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su
soggetti di età inferiore a diciotto anni, previo il consenso degli esercenti
la potestà dei genitori, o del tutore o del giudice tutelare.
L'accertamento della
idoneità del donatore viene eseguito da un medico, previa esecuzione di visita
medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici,
secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita
la Commissione di cui all'art. 12.
Il prelievo di sangue
intero è eseguito da un medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua presenza,
da un infermiere professionale.
I servizi di
immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero ed operano
in bacini di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con
un minimo di uno per provincia. Essi possono essere integrati da uno o più
centro trasfusionali laddove il bacino di utenza superi i 400.000 abitanti.
I servizi di immunoematologia
e trasfusione esercitano le seguenti funzioni:
eseguire
i controlli iniziali e periodici di idoneità alla donazione dei donatori
volontari di sangue ed emocomponenti;
effettuare la raccolta,
la tipizzazione, la conservazione e l'assegnazione del sangue umano per
uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti
ai fini della sua migliore utilizzazione;
assicurare una terapia
trasfusionale mirata;
praticare le procedure
aferetiche necessarie, compresa la plasmaferesi produttiva;
promuovere e praticare
l'autotrasfusione;
garantire il buon
uso del sangue;
inviare il plasma
raccolto al centro regionale di coordinamento e compensazione, per la
produzione di emoderivati;
assicurare il coordinamento
delle attività delle unità di raccolta;
partecipare ai programmi
di ricerca e controllo epidemiologico;
partecipare ai programmi
di educazione alla donazione di sangue e di emocomponenti;
coordinare sul piano
tecnico, scientifico ed organizzativo l'attività degli eventuali centri
trasfusionali in un ambito territoriale definito dai piani sanitari regionali;
assicurare una adeguata
integrazione con le altre strutture ospedaliere, al fine di garantire
una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia in costanza di ricovero
che in regime ambulatoriale;
provvedere alla
tipizzazione ed all'esame della compatibilità tissutale;
eseguire, in relazione
alle strutture laboratoristiche esistenti ed agli obiettivi dei piani
sanitari regionali, compiti di diagnosi laboratoristica ematologica, di
patologia dell'emostasi, di immunopatologia ed immunoematologia forense;
provvedere all'inventario
ed al fabbisogno delle unità di emazie ed emocomponenti per il territorio
di competenza;
garantire la registrazione,
il controllo e la immunoprofilassi della malattia emolitica del neonato
per il territorio di competenza;
favorire e coordinare
la ricerca in immunoematologia e fungere da osservatorio epidemiologico
per il territorio di competenza;
promuovere e praticare
il predeposito del sangue intero a scopo autotrasfusionale;
favorire e praticare
il predeposito di emocomponenti ed il recupero perioperatorio, mediante
i servizi di emaferesi;
attuare tutte le
misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post-trasfusionali,
principalmente quelle infettive;
collaborare con
i presidi locali delle forze armate.
I centri trasfusionali
sono strutture ospedaliere. Essi possono essere costituiti ad integrazione
dei servizi di immunoematologia e trasfusione, di cui all'art. 5, laddove
il bacino di utenza di quest'ultimo superi i 400.000 abitanti. Ove costituiti
essi operano in bacini di utenza con una popolazione di almeno 150.000 abitanti.
I centri trasfusionali
svolgono le funzioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere dalla a) alla j).
I presidi ospedalieri,
che non dispongano dei servizi di cui all'art. 5 o dei centri di cui al comma
1 del presente articolo, sono forniti di frigoemoteca collegata con il servizio
di immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale territorialmente
competente.
Le unità di raccolta
sono strutture fisse o mobili finalizzate alla raccolta del sangue intero
e di plasma mediante emaferesi, previo accertamento della idoneità del donatore
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4. Esse dipendono, sotto il profilo
tecnico ed organizzativo, dal servizio di immunoematologia e trasfusione del
territorio di competenza, o, laddove esso sia integrato, dal rispettivo centro
trasfusionale, definiti dai piani sanitari regionali.
Le unità di raccolta
possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni o dalle federazioni
dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione da parte delle regioni
territorialmente competenti, conformemente alle esigenze indicate nei rispettivi
piani sanitari regionali e subordinatamente alla verifica della presenza di
condizioni strutturali idonee.
I centri regionali
di coordinamento e compensazione assicurano il raggiugimento dell'autosufficienza
di sangue, plasma ed emoderivati all'interno di ogni regione.
Essi, oltre alle funzioni
di cui all'art. 5, hanno i seguenti compiti:
coordinare le attività
dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione, favorendo la
collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di
sangue;
rilevare il fabbisogno
regionale annuale di plasmaderivati e determinare il quantitativo di plasma
necessario per tale scopo;
sovrintendere alle attività
dirette al controllo del fabbisogno trasfusionale di emazie e, se del caso,
all'invio delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della regione e
di altre regioni, attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore di
sanità, ai sensi del comma 4 del presente articolo, sulla base delle proposte
formulate in materia dalla Commissione di cui all'art. 12;
collaborare con le strutture
di cui all'art. 20, comma 3, per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti
e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonchè per gli interventi
in caso di calamità;
conservare una banca
di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti,
in collegamento attivo con l'Istituto superiore di sanità;
inviare il plasma alle
aziende produttrici di emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti
ai presidi sanitari della regione;
cedere il sangue umano
e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni
stipulate dalle regioni, in conformità dello schema tipo predisposto dal Ministro
della sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12;
trasmettere al Ministero
della sanità i dati di cui all'art. 1, comma 7.
Ciascuna regione, nell'ambito
del proprio piano sanitario, individua il servizio di immunoematologia e trasfusione
che esercita le funzioni di centro regionale di coordinamento e compensazione.
Il compito di coordinare
a livello nazionale l'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione
e di favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati è svolto
dall'Istituto superiore di sanità, in attuazione delle normative tecniche
emanate dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'art.
12.
Le frazioni plasmatiche
che non possono essere prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità
farmaceutiche di produzione industriale, soggette a registrazione e sottoposte,
in attesa del recepimento delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti
i controlli della autorità sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva
89/381/CEE in quanto applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi
delle aziende preventivamente autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione
finale.
Il Ministro della sanità,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il parere della Commissione di cui all'art. 12 e del Consiglio superiore della
sanità, individua, tra le aziende di cui al comma 1 del presente articolo,
i centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni
con i centri regionali di coordinamento e compensazione, per la lavorazione
di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo dell'Istituto superiore
di sanità, che vigila sull'entità e resa del frazionamento e sulla qualità
del prodotto finale.
I centri di produzione
di emoderivati non possono essere più di uno ogni 20 milioni di abitanti con
dislocazione territoriale da determinarsi in base alle indicazioni del piano
sanitario nazionale; devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad
avanzata tecnologia, aver sede in territorio nazionale, svolgere interamente
i processi produttivi in impianti di frazionamento e lavorazione situati sul
territorio nazionale, nonchè essere in grado di produrre almeno albumina,
immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione,
secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del
paziente ricevente. (sostituito)*
I centri di produzione
di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata
tecnologia, avere sede in territorio nazionale ed essere in grado di produrre
almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrari dei fattori
della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza
trasfusionale del paziente ricevente.(comma già aggiornato secondo
l'art.1 comma 1° del D.L. 27 Settembre 1993, n° 381)
Le convenzioni di cui
al comma 2 sono stipulate dalle singole regioni, in conformità allo schema
tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui
all'art. 12.