AVIS - Legislazione Trasfuzionale
CAVA MANARA
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Articolo
11
- Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità,sentita
la Commissione di cui all'art. 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento
alle quali devono conformarsi le regioni e le provincie autonome di Trento
e Bolzano per l'attuazione della presente legge.
- Entro un anno dalla approvazione
del piano sanitaro nazionale secondo le procedure di cui all'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n° 833, come modificato dall'art. 20 del decreto legge
12 settembre 1983, n° 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n° 638, e quindi dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n° 595, le
regioni predispongono i piani sangue regionali, che costituiscono parte integrante
dei piani sanitari regionali al fine di una razionale distribuzione territoriale
dei servizi e per una più efficace tutela della salute dei donatori e dei
cittadini.
- Ciascuna regione esercita
le seguenti funzioni:
- assicura,
con riferimento all'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, la più
ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e delle relative
associazioni o federazioni alle fasi della programmazione dell'attività
dei servizi trasfusionali;
- cura la tenuta del
registro del sangue, di cui all'art. 1, comma 7;
- provvede alla stipulazione
delle convenzioni con le assicuazioni e con le federazioni dei donatori
volontari di sangue ai sensi dell'art. 1, comma 8;
- definisce l'ambito
territoriale di competenza dei servizi di immunoematologia e trasfusione
e dei centri trasfusionali;
- individua tra i servizi
di immunoematologia e trasfusione il servizio che esercita le funzioni
di cui all'art. 8, comma 3;
- provvede alla stipulazione
delle convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto
disposto dall'art. 10, comma 4;
- cura i rapporti con
la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni
plasmatiche, nell'ambito della convenzione di cui all'art. 20, comma 5;
- promuove la donazione
di sangue e di emocomponenti e provvede all'aggiornamento del personale
sanitario sulle tematiche relative all'utilizzazione del sangue e degli
emoderivati.
- Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, sulla base
delle carenze segnalate dai centri regionali di coordinamento e compensazione
all'Istituto superiore di sanità, predispone, sentita la Commissione
di cui all'art. 12, un progetto mirato ad incrementare la donazione di sangue
periodica ed occasionale nei comuni delle regioni nelle quali non sia stata
raggiunta l'autosufficienza del sangue donato rispetto alle esigenze, anche
mediante il coinvolgimento degli stessi comuni in attività di promozione
e di supporto rispetto all'associazionismo.
- Il progetto di cui al
comma 4 prevede le iniziative più opportune tese a sensibilizzare l'opinione
pubblica, ed in particolare i potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici
che si esprimono nella donazione del sangue e a promuovere l'associazionismo
dei donatori al fine del raggiungimento dell'autosufficienza.
Articolo
12
- Nello svolgimento
delle funzioni previste dalla vigente legge il Ministro della sanità
si avvale del parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.
- La Commissione è
nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con
lo stesso decreto vengono disciplinate le modalità di funzionamento
della Commissione. Essa è composta da 4 rappresentanti delle regioni
e delle provincie autonome di Trento e Bolzano designati dal Consiglio sanitario
nazionale; 5 rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari o delle
loro federazioni più rappresentative sul piano nazionale; 2 esperti
designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da emofilia, talassemia
e leucemia; 9 esperti designati dal Ministro della sanità, di cui 3
scelti fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità e
i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, 3
scelti tra primari ospedalieri e docenti universitari e tre indicati dalle
società ematologiche di immunoematologia e trasfusione del sangue ed
emaferesi; 1 ufficiale medico della sanità militare designato dal Ministro
della difesa. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero
della sanità con qualifica non inferiore alla 8ª svolge le funzioni
di segretario.
- I membri della Commissione
durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Agli
stessi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n° 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda
la corresponsione dei compensi, nonchè le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n° 417, per quanto riguarda
il trattamento economico di missione e di trasferimento.
- La Commissione svolge
le funzioni indicate negli articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16 della presente
legge. La Commissione formula altresì al Ministro della sanità,
con riferimento all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 11,
comma 1, proposte sui criteri e modalità per lo scambio e la cessione
di unità di sangue e di emoderivati fra regioni o provincie autonome,
nonchè sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di
sangue e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali
delle associazioni dei donatori di sangue o delle relative federazioni.
- Il Ministro della sanità,
nel formulare il piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 53 della legge
23 dicembre 1978, n° 833, come modificato dall'art. 20 del decreto legge 12
settembre 1983, n° 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n° 638, e quindi dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n° 595, definisce
un programma specifico per le attività trasfusionali. In relazione
alla elaborazione di tale programma specifico, la Commissione determina una
proposta di programma triennale riguardante il complesso delle proprie competenze.
Articolo
13
L'art. 1 della legge 13
luglio 1967, n° 584, è sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. I donatori
di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto
ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione,
conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi
contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23
aprile 1981, n° 155.»
Articolo
14
- Ai fini dell'applicazione
dell'art. 13, al datore di lavoro vengono certificati, a cura del servizio
di immunoematologia e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unità
di racolta, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto
il dipendente donatore di sangue.
Articolo
15
- L'importazione
e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico,
profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della Sanità,
secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentito il parere
della Commissione di cui all'art. 12.
- L'importazione di emoderivati
pronti per l'impiego è consentita a condizione che tali prodotti, nel
paese di provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità
sanitaria, alla commercializzazione per uso terapeutico umano e che, fatta
eccezione per quelli di provenienza dai paesi della Comunità economica
europea, essi risultino autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria
italiana.
- L'importazione di emoderivati
è consentita a condizione altresì che su tutti i lotti e sui
relativi donatori sia possibile documentare la negatività dei controlli
per la ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi della salute
del paziente ricevente.
Articolo
16
- La presente legge
promuove la diffusione delle pratiche autotrasfusionali sotto forma di predeposito
e recupero perioperatorio. I servizi ed i centri di cui agli articoli 5 e
6 operano e coordinano, in collaborazione con le direzioni sanitarie, i servizi
di anestesia e le divisioni chirurgiche, tutte le iniziative necessarie al
raggiungimento di tale scopo, anche attraverso programmi di massima richiesta
chirurgica di sangue, il controllo sulla utilizzazione del sangue ed il monitoraggio
delle richieste trasfusionali.
- La Commissione di cui
all'art. 12 emana direttive tecniche e promozionali al fine di divulgare le
metodologie di riduzione della trasfusione di sangue omologo.
- Le direzioni sanitarie
verificano mensilmente, sulla base di questionari preparati dalla Commissione
di cui all'art. 12, il ricorso intraospedaliero alle pratiche autotrasfusionali;
i dati così raccolti vengono mensilmente trasmessi al centro regionale
di coordinamento e compensazione.
- Le regioni, nell'ambito
dei programmi di aggiornamento, dispongono, per il personale medico e di assistenza,
corsi obbligatori dedicati ai temi del buon uso del sangue e di emocomponenti,
compresi l'autotrasfusione, l'emodiluizione ed il recupero perioperatorio.
Articolo
17
- Chiunque preleva,
procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue umano, o produce e mette
in commercio derivati dal sangue umano in violazione delle norme di legge
e per fini di lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e
la multa da L. 400.000 a L. 20.000.000. Se il colpevole è persona che
esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio
della professione per un periodo non inferiore a due anni.
- L'autorità sanitaria
locale dispone la chiusura della struttura non autorizzata.
- Chiunque cede il proprio
sangue o suoi derivati al fine di lucro è punito con l'ammenda da L.
300.000 a L. 3.000.000.
- In caso di recidiva per
i reati di cui ai commi 1 e 3, si applicano rispettivamente le pene della
reclusione fino a quattro anni e dell'arresto fino a tre mesi.
Articolo
18
- Le disposizioni
della presente legge si applicano anche alle strutture trasfusionali degli
istituti e cliniche universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici classificati
che esercitano l'assistenza ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova,
degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e degli ospedali militari.
- Per il personale delle
strutture di cui al comma 1, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto
del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, e al decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761.
Articolo
19
- Le regioni, sulla
base dei propri piani sanitari, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono tenute a trasferire alle unità sanitarie
locali, ai policlinici universitari ed agli istituti pubblici di ricovero
e cura a carattere scientifico, i centri trasfusionali gestiti per convenzione
dalle associazioni di volontariato o da strutture private.
- Il Ministro della sanità,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferisce
con proprio decreto i centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi
compreso il centro nazionale trasfusione sangue, alle strutture sanitarie
indicate dalla regione di competenza.
- Il trasferimento dei
beni delle strutture di cui al comma 1 e l'indicazione delle strutture di
cui al comma 2 sono effettuati con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 65 e
66 della legge 23 dicembre 1978, n° 833.
- Il trasferimento del
personale dipendente o convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre
1988 presso le strutture di cui al comma 1 con l'osservanza di un orario non
inferiore alle 28 ore settimanali, è effettuato a domanda dell'interessato
con decreto del Presidente della Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti
criteri:
- il personale
da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi
ai limiti di età, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel
relativo profilo professionale e posizione funzionale risultante dalla
tabella di equiparazione, approvata dal Ministro della sanità entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in
coerenza con l'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n° 761; il trasferimento è subordinato al concorso
riservato per titoli ed esami da espletarsi in conformità al decreto
del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 51 del 22 febbraio 1982, e successive
modifiche;
- i vincitori del concorso
indicati alla lettera a) sono collocati nei ruoli nominativi regionali
utilizzando le vacanze del relativo profilo e ove occorra anche in soprannumero,
in applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
8 febbraio 1988, n° 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1988, n° 109.
Articolo
20
- Le Forze armate
organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo di essere in grado
di svolgere tutte le competenze di cui alla presente legge.
- Nel quadro delle iniziative
di educazione sanitaria impartite ai giovani in servizio di leva, l'autorità
militare favorisce la donazione volontaria di sangue o le sue frazioni da
parte dei militari di leva previo accertamento della idoneità alla
donazione degli stessi presso le strutture trasfusionali militari e civili.
- Il servizio trasfusionale
militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, della
Croce rossa italiana, del Ministero dell'interno e del Ministero per il coordinamento
della protezione civile, al fine di costituire, in relazione alle previsioni
delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento
di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati.
- Le regioni possono organizzare
proprie banche di emazie congelate da utilizzare per le situazioni di urgenza
ed emergenza sanitaria.
- Per la realizzazione
degli scopi di cui ai commi 1, 2 e 3 è stipulata apposita convenzione
stabilita tra il Ministero della sanità e il Ministero della difesa
che stabilisce:
- le modalità della
donazione di sangue da parte dei militari di leva presso le caserme e le strutture
del Servizio sanitario nazionale:
- le modalità di
scambio del plasma e dei plasmaderivati tra Servizio sanitario nazionale e
servizio trasfusionale militare con riferimento all'art. 11, comma 3, lettera
g), anche attraverso la partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici
di cui all'art. 10, comma 4.
Articolo
21
- Non sono soggette
ad imposizione tributaria le attività che le associazioni di volontariato
di cui all'art. 1, comma 8, svolgono in adempimento delle finalità
della presente legge.
Articolo
22
- Il Ministro della
sanità, nei primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge.
Articolo
23
- All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge per le attività ordinarie si fa
fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro relativo al fondo sanitario nazionale di parte corrente
per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attività
già tra le spese indistinte.
- All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione
ed al potenziamento delle strutture preposte alle attività trasfusionali,
laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento
di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1990-1992, al capit. 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
- Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo
24
- E' abrogata la
legge 14 luglio 1967, n° 592, fatte salve le posizioni soggettive già
costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base
dell'art. 11 della predetta legge n° 592 del 1967. Sino alla data di amanazione
delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 11, comma 1, continuano
a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n° 1256.
La presente legge, munita
del sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.