AVIS - Legislazione Trasfuzionale
CAVA MANARA
|
|
|
|
Schema-tipo di convenzione
tra le regioni e le imprese produttrici
di dispositivi emodiagnostici per la cessione di sangue umano od emocomponenti.
Decreto Ministeriale
1/9/95 - Gazzetta Ufficciale n.240 del 13 ottobre 1995
IL MINISTRO DELLA SANITA'
- Vista la legge 4 maggio
1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative
al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;
- Visto, in particolare,
l'art. 8, comma 2, lettera g), della predetta legge che attribuisce ai centri
regionali di coordinamento e compensazione il compito di cedere il sangue
umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo
convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità allo schema-tipo predisposto
dal Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale;
- Attesa l'opportunità
di prevedere, in concomitanza con l'approvazione dello schema-tipo di cui
trattasi, un comitato tecnico-scientifico con l compito di formulare aggiornamenti
periodici sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue, relativamente
alla qualità, sicurezza, efficacia e applicabilità;
- Sentita la Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;
- Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 3 agosto 1995;
DECRETA
Articolo
1
- E' approvato
l'accluso schema-tipo di convenzione tra le regioni e le imprese produttrici
di dispositivi emodiagnostici per la cessione alle stesse imprese, da parte
dei centri di coordinamento e compensazione o di altri organismi individuati
dalle stesse regioni, di sangue umano ed emocomponenti (allegato 1).
Articolo
2
- Con successivo
decreto sarà istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, un comitato
tecnico-scientifico per l'esame dei problemi concernenti le metodiche diagnostiche
riguardanti il sangue e per la formulazione di proposte di periodico aggiornamento
della vigente regolamentazione in materia, su autonoma iniziativa dello stesso
comitato o su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
servizio trasfusionale. Roma, 1° settembre 1995
il Ministro:
GUZZANTI
Registrato alla Corte
dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 300
ALLEGATO 1
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
PER LA CESSIONE DI SANGUE UMANO O EMOCOMPONENTI A
IMPRESE PRODUTTRICI DI EMODIAGNOSTICI.
L'anno........................
addì................ negli uffici del .................. via ....................
viene stipulata la
seguente convenzione
TRA
la regione ............................................. rappresentata da .........................................................
per conto
del proprio Centro regionale di coordinamento e compensazione (o altro organismo)
di seguito
denominato "Centro"
E
l'impresa ...........................................
con sede in ................................................ rappresentata da
......................................... di seguito denominata "Impresa",
Si conviene e si stipula
quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi della presente
convenzione, il termine "emodiagnostico" indica:
- qualsiasi dispositivo
composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme destinato
dal fabbricante ad essere impiegato "in vitro", per l'esame di campioni di
sangue e/o emocomponenti di origine umana, al fine di fornire informazioni
sugli stati fisiologici o sugli stati di salute o di malattia o anomalia congenita.
- qualsiasi dispositivo,
utilizzato come reagente, che sia preparato a partire da sangue o emocomponenti
di origine umana o che, al momento dell'immissione in commercio, contenga
tali prodotti.
Articolo
2
- Il centro si impegna
a cedere all'impresa il sangue umano e gli emocomponenti occorrenti per la
produzione di emodiagnostici.
Articolo
3
- Il sangue umano
e gli emocomponenti sono resi disponibili in quantità e caratteristiche orientativamente
predefinite e per un ritiro a scadenza programmata.
- Il ritiro avviene a
cura ed a carico dell'impresa con l'impiego di mezzi e di personale idonei
e debitamente autorizzati ad effettuare il trasporto, la cui responsabilità
grava interamente sull'impresa medesima.
Articolo
4
- Ogni unità di
sangue o emocomponente conferita dal centro all'impresa deve essere stata
sottoposta ai saggi di screening previsti dalle disposizioni vigenti al momento
del prelievo.
- Per ciascuna consegna
il centro redige un certificato nel quale vengono attestate le risultanze
delle indagini di controllo di cui al comma 1. Il certificato deve identificare
in modo inequivocabile le unità di sangue o emocomponente che vengono consegnate
e deve portare data, timbro e firma del responsabile del centro stesso o di
un suo delegato.
- L'etichetta del contenitore
dell'unità di sangue o emocomponente deve permettere di ottenere le seguenti
informazioni: identità del donatore, data della raccolta del sangue, identificazione
della sede di raccolta.
- Ogni unità ceduta deve
essere annotata su apposito registro, contenente tutti i dati identificativi
del donatore e i tests eseguiti, con l'esito relativo.
Articolo
5
- I prodotti ceduti
devono essere confezionati per il trasporto in conformità alle normative vigenti.
- Ogni quantitativo di
prodotto ceduto deve essere accompagnato dal relativo certificato di analisi.
La bolla di accompagnamento deve riportare il numero di unità cedute per ciascun
tipo di prodotto.
Articolo
6
- Per ogni unità
di sangue o emocomponente l'impresa si impegna a versare al centro il corrispettivo
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107.