AVIS - Legislazione Trasfuzionale              CAVA MANARA
 
 

Schema-tipo di convenzione tra le regioni e le imprese produttrici
di dispositivi emodiagnostici per la cessione di sangue umano od emocomponenti.

Decreto Ministeriale 1/9/95 - Gazzetta Ufficciale n.240 del 13 ottobre 1995

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DECRETA

Articolo 1 Articolo 1 dell'Allegato 1 Articolo 3 dell'Allegato 1 Articolo 5 dell'Allegato 1
Articolo 2 Articolo 2 dell'Allegato 1 Articolo 4 dell'Allegato 1 Articolo 6 dell'Allegato 1


Articolo 1
  1. E' approvato l'accluso schema-tipo di convenzione tra le regioni e le imprese produttrici di dispositivi emodiagnostici per la cessione alle stesse imprese, da parte dei centri di coordinamento e compensazione o di altri organismi individuati dalle stesse regioni, di sangue umano ed emocomponenti (allegato 1).

Articolo 2
  1. Con successivo decreto sarà istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, un comitato tecnico-scientifico per l'esame dei problemi concernenti le metodiche diagnostiche riguardanti il sangue e per la formulazione di proposte di periodico aggiornamento della vigente regolamentazione in materia, su autonoma iniziativa dello stesso comitato o su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale. Roma, 1° settembre 1995

il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 300

ALLEGATO 1

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI SANGUE UMANO O EMOCOMPONENTI A
IMPRESE PRODUTTRICI DI EMODIAGNOSTICI.

L'anno........................ addì................ negli uffici del .................. via .................... viene stipulata la
seguente convenzione
TRA

la regione ............................................. rappresentata da ......................................................... per conto
del proprio Centro regionale di coordinamento e compensazione (o altro organismo) di seguito
denominato "Centro"
E
l'impresa ........................................... con sede in ................................................ rappresentata da
......................................... di seguito denominata "Impresa",

Si conviene e si stipula quanto segue:


Articolo 1

Ai sensi della presente convenzione, il termine "emodiagnostico" indica:

  1. qualsiasi dispositivo composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme destinato dal fabbricante ad essere impiegato "in vitro", per l'esame di campioni di sangue e/o emocomponenti di origine umana, al fine di fornire informazioni sugli stati fisiologici o sugli stati di salute o di malattia o anomalia congenita.
  2. qualsiasi dispositivo, utilizzato come reagente, che sia preparato a partire da sangue o emocomponenti di origine umana o che, al momento dell'immissione in commercio, contenga tali prodotti.

Articolo 2

Articolo 3

  1. Il sangue umano e gli emocomponenti sono resi disponibili in quantità e caratteristiche orientativamente predefinite e per un ritiro a scadenza programmata.
  2. Il ritiro avviene a cura ed a carico dell'impresa con l'impiego di mezzi e di personale idonei e debitamente autorizzati ad effettuare il trasporto, la cui responsabilità grava interamente sull'impresa medesima.

Articolo 4
  1. Ogni unità di sangue o emocomponente conferita dal centro all'impresa deve essere stata sottoposta ai saggi di screening previsti dalle disposizioni vigenti al momento del prelievo.
  2. Per ciascuna consegna il centro redige un certificato nel quale vengono attestate le risultanze delle indagini di controllo di cui al comma 1. Il certificato deve identificare in modo inequivocabile le unità di sangue o emocomponente che vengono consegnate e deve portare data, timbro e firma del responsabile del centro stesso o di un suo delegato.
  3. L'etichetta del contenitore dell'unità di sangue o emocomponente deve permettere di ottenere le seguenti informazioni: identità del donatore, data della raccolta del sangue, identificazione della sede di raccolta.
  4. Ogni unità ceduta deve essere annotata su apposito registro, contenente tutti i dati identificativi del donatore e i tests eseguiti, con l'esito relativo.

Articolo 5
  1. I prodotti ceduti devono essere confezionati per il trasporto in conformità alle normative vigenti.
  2. Ogni quantitativo di prodotto ceduto deve essere accompagnato dal relativo certificato di analisi. La bolla di accompagnamento deve riportare il numero di unità cedute per ciascun tipo di prodotto.

Articolo 6
  1. Per ogni unità di sangue o emocomponente l'impresa si impegna a versare al centro il corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107.