AVIS - Legislazione Trasfuzionale
CAVA MANARA
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Disciplina dei rapporti
tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali
e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche.
Gazzetta Ufficiale n°
240 del 13 Ottobre 1995
IL MINISTRO DELLA SANITA'
- Vista la legge 4 maggio
1990, n. 107 "Disciplina per le attività relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati";
- Visto, in particolare,
l'art. 6, comma 3, della predetta legge, relativo all'obbligo del collegamento
funzionale tra i presidi ospedalieri che non dispongono di una propria struttura
trasfusionale ed i servizi di immuno ematologia e trasfusione o i centri trasfusionali
territorialmente competenti;
- Considerato che il medesimo
obbligo di collegamento funzionale sussiste per le case di cura private che,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986,
devono essere dotate di emoteca;
- Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del piano
per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996;
- Considerata la necessità
di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, per definire
le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche,
di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una propria autonoma struttura
trasfusionale o sue articolazioni organizzative e le case di cura, e per disciplinare
i rapporti tra i predetti presidi sanitari e le strutture pubbliche territorialmente
competenti, sulla base della programmazione regionale;
- Visto l'art. 11, comma
1, della sopra richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda al Ministro
della sanità di emanare norme per l'attuazione della legge stessa;
- Sentita la Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;
- Sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
nella seduta del 3 agosto 1995;
DECRETA
Articolo
1
Oggetto del decreto
- Le regioni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
tenute ad individuare le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca
e i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di
riferimento.Per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 sono dotate di frigoemoteca, le
attività trasfusionali debbono essere regolate da apposita convenzione con
l'azienda sanitaria presso cui insiste la struttura trasfusionale pubblica
territorialmente competente, conforme allo schema-tipo allegato al presente
decreto (allegato 1).
- La convenzione disciplina
tutte le attività connesse alla assegnazione, conservazione e distribuzione
di sangue umano e dei suoi componenti, al sistema urgenza/emergenza e all'attività
di medicina trasfusionale.
- Il presente decreto
disciplina altresì i rapporti tra le strutture trasfusionali pubbliche e loro
articolazioni organizzative e gli ospedali pubblici forniti di emoteche, secondo
le indicazioni dettate dalle regioni per la regolamentazione dei rapporti
economici.
Articolo
2
Afferenza territoriale
- Le strutture
pubbliche prive di servizi o centri trasfusionali e le case di cura private,
accreditate e non accreditate, afferiscono per le prestazioni trasfusionali
alla struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente, individuata
ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
- La struttura trasfusionale
pubblica competente deve garantire le prestazioni trasfusionali nell'arco
delle 24 ore.
Articolo
3
Approvvigionamento
- L'approvvigionamento
di sangue ed emocomponenti è effettuato dalla struttura trasfusionale di riferimento.
- E' interdetta qualsiasi
altra possibilità di approvvigionamento di sangue ed emocomponenti da strutture
diverse da quella trasfusionale di riferimento.
- Eventuali unità di sangue
ed emocomponenti, da ricevere a qualsiasi titolo, potranno essere recapitate
direttamente dal servizio o centro trasfusionale diverso da quest'ultimo.
Ove la struttura trasfusionale competente sia momentaneamente non in grado
di sopperire alle necessità trasfusionali della casa di cura o dell'ospedale
collegato, deve, essa stessa, richiedere supporto al Centro regionale di coordinamento
e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale pubblica, rimanendo tuttavia
responsabile della prestazione.
- Le procedure che non
comportano conservazione di emocomponenti, come l'emodiluizione perioperatoria,
l'emorecupero intra e post operatorio, sono consentite sotto la responsabilità
dell'anestesista che presiede all'intervento chirurgico e del direttore sanitario
della struttura di ricovero.
Articolo
4
Gestione del servizio
di emoteca
- La responsabilità
della gestione della frigoemoteca è affidata al direttore sanitario della
sede di ricovero.
- Ai fini di assicurare
la necessaria continuità operativa, il direttore sanitario della sede di ricovero
affida la gestione del servizio di emoteca ad uno dei reparti o servizi operanti
nell'ospedale o casa di cura, che provvederà, con personale proprio, ai compiti
di seguito indicati, che verranno svolti sulla scorta delle indicazioni impartite
dal responsabile della struttura trasfusionale territorialmente competente.
Detti compiti consistono:
- nel raccogliere la
domanda trasfusionale, verificarne la corretta formulazione e trasmetterla
alla struttura trasfusionale territorialmente competente ed alla quale
è affidato il rifornimento dell'emoteca;
- nella conservazione
delle unità trasfusionali assegnate al singolo malato dalla struttura
trasfusionale competente;
- nella conservazione
delle unità di sangue per autotrasfusione prelevate anche nelle case di
cura private esclusivamente da personale della struttura trasfusionale
competente, la quale provvede alle opportune registrazioni per poterne
conoscere il destino;
- nella conservazione
delle unità di globuli rossi concentrati da utilizzare in caso di urgenza;
- nella gestione del
movimento delle unità trasfusionali e nella tenuta del registro di carico
e scarico;
- nel provvedere al
controllo e nel disporre gli interventi di manutenzione delle dotazioni
strumentali che ne supportano l'attività.
- Il direttore sanitario
della casa di cura privata o struttura pubblica dotata di frigoemoteca ha
l'obbligo di nominare un medico referente per lo sviluppo delle attività inerenti
la promozione della donazione autologa, dell'autotrasfusione e del buon uso
del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati. A tal fine, il medico
referente in collaborazione con il comitato trasfusionale ospedaliero della
struttura trasfusionale territorialmente competente, verifica, presso i reparti,
l'attuazione delle linee-guida relative alla pratica trasfusionale e al ricorso
alle tecniche di prelievo di sangue autologo. Tale figura viene individuata
tra i medici appartenenti al reparto o servizio cui è affidata la gestione
operativa del servizio di emoteca.
- La frigoemoteca è un
frigorifero atto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore
e di dispositivo di allarme acustico, collegato con postazioni di guardia
ove il personale presente sia in grado di rilevare ogni eventuale anomalia
ed avvisare tempestivamente il medico di turno responsabile dell'emoteca.
- La struttura trasfusionale
territorialmente competente è responsabile del rifornimento dell'emoteca in
relazione alla domanda trasfusionale ed alla urgenza.
Articolo
5
Garanzia dei servizi
di urgenza ed emergenza
- La struttura
trasfusionale territorialmente competente garantisce i servizi di urgenza
ed emergenza trasfusionale 24 ore su 24. Gli ospedali e le case di cura private
garantiscono il collegamento funzionale delle proprie emoteche con la struttura
trasfusionale territorialmente competente. Le direzioni sanitarie organizzano
il trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante mezzi idonei.
- Le procedure trasfusionali
in emergenza vengono definite nell'atto di convenzione, nel rispetto delle
norme contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990, concernente le
caratteristiche e le modalità per la donazione del sangue ed emoderivati.
- La struttura trasfusionale
territorialmente competente dovrà garantire di norma nella frigoemoteca una
scorta di emazie di gruppo 0 Rh negativo da destinare all'urgenza, adeguata
ai livelli di attività delle case di cura o dell'ospedale, secondo le indicazioni
del responsabile.
Articolo
6
Attività di medicina
trasfusionale
- Il servizio o
centro trasfusionale territorialmente competente garantisce alle case di cura
ed agli ospedali sprovvisti di strutture trasfusionali le attività di medicina
trasfusionale che consistono in:
- consulenza di medicina
trasfusionale;
- servizio di aferesi
terapeutica;
- autotrasfusionale.
- Il servizio o centro
trasfusionale territorialmente competente garantisce tali attività mediante
l'utilizzo del proprio personale medico, di ruolo o a contratto, secondo modalità
da concordare con la direzione sanitaria della struttura pubblica o della
casa di cura sprovviste di servizi trasfusionali e con il medico referente
di cui all'art. 4 del presente decreto.
Le case di cura private dotate di frigoemoteche, la cui tipologia e quantità
delle prestazioni erogate comportano una più intensa attività di medicina
trasfusionale, dovranno acquisire in loco un medico operante nella struttura
trasfusionale pubblica di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni,
secondo le modalità previste nella convenzione stipulata tra le parti.
Articolo
7
Consenso informato
A cura dei medici della
casa di cura o della struttura pubblica dotata di frigoemoteca, e comunque sotto
la responsabilità del direttore sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto
specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.
Articolo
8
Registrazioni
- Il registro di "carico
e scarico" deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti
della frigoemoteca:
- data ed ora di carico
in frigoemoteca;
- numero di bolla di
accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;
- numero di unità trasfusionali;
- tipo di emocomponente;
- data di scadenza
dell'unità trasfusionale;
- nominativo del paziente
a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;
- data ed ora di uscita
delle unità assegnate;
- numero e identificazione
delle unità di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
- data ed ora di rientro
in emoteca delle unità rese;
- data, ora e numero
di bolla di accompagnamento od altro documento per la resa alla struttura
trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.
- Il medico responsabile
della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche
di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.
Articolo
9
Rapporti economici
- L'azienda sanitaria definisce
le modalità di fatturazione delle prestazioni trasfusionali concordate nella
convenzione. A tal fine l'azienda sanitaria o l'ospedale azienda si avvale
del decreto ministeriale 22 novembre 1993 e successivi aggiornamenti, del
tariffario nazionale e delle tariffe previste dagli ordini provinciali dei
medici in attesa della determinazione delle tariffe nazionali di cui all'art.
6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Articolo
10
Attività di controllo
- Il Ministero della sanità
e le regioni, per le rispettive competenze, effettuano controlli sistematici
sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine i responsabili
dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali devono
trasmettere al centro regionale di coordinamento e compensazione con cadenza
annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione
dalla quale si evince il volume di emocomponenti ed emoderivati ceduti alle
strutture convenzionate in assegnazione e in urgenza, le dimensioni delle
attività cliniche ed autotrasfusionali, le proposte di miglioramento organizzativo.
- Il responsabile del
centro regionale di coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni
ricevute, con il parere di competenza, all'assessore regionale alla sanità.
Il Ministro:
GUZZANTI
Registrato alla Corte dei conti
il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio
n. 298