AVIS - Legislazione Trasfuzionale              CAVA MANARA
 
 

Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1990 Gazzetta Ufficiale n° 20 del 24 gennaio 1991

Articolo 1 Articolo 13 Articolo 25
Articolo 2 Articolo 14 Articolo 26
Articolo 3 Articolo 15 Articolo 27
Articolo 4 Articolo 16 Articolo 28
Articolo 5 Articolo 17 Articolo 29
Articolo 6 Articolo 18 Articolo 30
Articolo 7 Articolo 19 Articolo 31
Articolo 8 Articolo 20 Articolo 32
Articolo 9 Articolo 21 Articolo 33
Articolo 10 Articolo 22 Articolo 34
Articolo 11 Articolo 23 Articolo 35
Articolo 12 Articolo 24


Articolo 1
Locali per il prelievo

I locali debbono avere dimensioni coerenti con le finalità per cui vengono utilizzati e con l'entità dell'attività svolta. Devono inoltre possedere caratteristiche igieniche, di illuminazione e di facile pulizia, a norma dei regolamenti sanitari vigenti. I locali debbono comprendere almeno una sala di visita ed una sala prelievi, una sala ristoro-riposo donatori. I locali per visita e prelievi saranno dotati delle attrezzature e degli strumenti medici necessari.

Articolo 2
Personale per il prelievo

Il personale di cui al comma 5 dell'articolato 3 della legge n° 107/1990 deve essere numericamente adeguato al carico di lavoro e tecnicamente preparato secondo le varie modalità di prelievo.

Titolo II
RACCOLTA DEL SANGUE O EMOCOMPONENTI DAL DONATORE

Capo I°
Prelievo di sangue intero

Articolo 3
Il prelievo del sangue dal donatore deve essere effettuato utilizzando una metodica che garantisca l'asepsi e con un sistema a circuito chiuso e con dispositivi non riutilizzabili.
Sarà cura del responsabile del servizio definire un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo, con particolare attenzione alla detersione e disinfezione della cute prima della venopuntura, e sorvegliarne l'applicazione. La durata totale del prelievo di circa 450 ml di sangue deve essere di circa 10 minuti.

Articolo 4

Se si rende necessaria più di una venopuntura deve essere utilizzato un nuovo dispositivo di prelievo.

Articolo 5

A salasso ultimato il raccordo di prelievo deve essere riempito completamente con sangue reso incoagulabile o chiuso in modo tale da escludere contaminazioni microbiche e da poter essere facilmente utilizzabile per i tests di compatibilità. I segmenti devono essere facilmente staccabili dal contenitore, garantendo la sterilità del contenitore stesso.

Articolo 6

Al momento della raccolta deve essere prelevata una quantità addizionale di sangue non superiore ai 30 ml per i controlli sierologici; questi campioni devono essere etichettati prima del salasso e la loro cossispondenza con il contenitore deve essere verificata subito dopo. Sulla quantità addizionale di sangue devono essere eseguiti gli esami necessari alla identificazione del gruppo sanguigno e gli accertamenti sulla idoneità del sangue a scopo trasfusionale.

Articolo 7

Il sangue deve essere conservato in frigo emoteca ad una temperatura a 4 °C ± 2 °C per il periodo corrispondente al tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che dovrà essere definito in ogni caso sulla base di una sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.

Articolo 8

Il donatore dopo il salasso deve avere adeguato riposo sul lettino da prelievo e quindi riceverà un congruo ristoro. Gli saranno inoltre fornite informazioni sul comportamento post-donazione.


Capo II
Prelievo in aferesi

Articolo 9

Le strutture trasfusionali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 maggio 1990, n° 107, devono essere dotate di protocolli di attuazione per le singole procedure di emaferesi e per gli interventi in caso di reazioni anomale.

Articolo 10

Per ogni singola seduta di emaferesi si deve compilare una scheda contenente i dati del donatore, il tipo di procedura, l'anticoagulante usato e/o il sedimentante, la durata della seduta, il volume ed il contenuto del concentrato raccolto, eventuali trattamenti farmacologici pre-aferesi, eventuali reazioni.


Titolo III
PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASPORTO, SCADENZA DEL SANGUE E DEGLI EMODERIVATI

Articolo 11

Norme generali della preparazione emocomponenti

Durante la preparazione degli emocomponenti deve essere mantenuta la sterilità, usando metodi asettici e materiali apirogeni a circuito chiuso (la sterilità degli emocomponenti prodotti deve essere sottoposta a periodici controlli). Se il circuito chiuso non è interrotto, il periodo di conservazione è determinato dalla vitalità e dalla stabilità del componente, come precisato negli articoli seguenti. Se vi è stata apertura del sistema durante la preparazione del «pool», o la filtrazione e/o il lavaggio gli emocomponenti conservati fra 4 °C ± 2 °C devono essere trasfusi entro ventiquattro ore dalla preparazione, quelli conservati a 22 °C ± 2 °C, il più rapidamente possibile comunque non oltre le tre-sei ore.

Articolo 12

Sangue intero

Per unità di sangue intero si intende il sangue prelevato a un donatore idoneo secondo le modalità precisate negli articoli precedenti: deve essere conservato, come previsto nell'art. 7, nel contenitore originale o in altri ad esso collegati, qualora sia stato trasferito senza interruzione del curcuito chiuso. Il volume dell'unità di sangue intero prelevato deve essere pari a 450 ml ± 10%.

Articolo 13

Emazie lavate

Questo componente è ottenuto con la rimozione di parte del plasma da sangue intero.
Se è stato preparato senza interruzione del circuito chiuso può essere conservato a 4 °C ± 2 °C per un periodo analogo al sangue intero se l'ematocrito non supera il 70%. Se sono state aggiunte sostanze additive conservanti, debitamente registrate, il periodo di conservazione può essere ulteriormente prolungato fino al limite definito per la soluzione impiegata.

Articolo 14

Emazie concentrate con rimozione del buffy-coat

Questo emocomponente è ottenuto con la rimozione del plasma e dello strato del buffy-coat dal sangue intero.
Il contenuto di leucociti dell'unità deve essere inferiore a 1,2 x 109 cellule conservazione come per le emazie concentrate.

Articolo 15

Emazie lavate

Questo componenete è costituito da una sospensione di emazie ottenuta da una unità di sangue intero dopo rimozione del plasma e lavaggi in soluzione fisiologica.
Il contenuto di proteine deve essere < 0,5 g/unità. Il prodotto deve essere conservato a 4 °C ± 2 °C per un periodo di tempo il più breve possibile e non superiore alle dodici ore.

Articolo 16

Emazie povere o prive di leucociti

Questo emocomponente è ottenuto con la rimozione della maggior parte dei leucociti da una preparazione di emazie.
Il contenuto di leucociti deve essere inferiore a 5 x 106 per unità. Se la preparazione del prodotto ha comportato l'apertura del sistema, il tempo di conservazione deve essere inferiore a ventiquattro ore a 4 °C ± 2 °C.

Articolo 17

Emazie concentrate

Le emazie possono essere congelate con idoneo crioprotettivo, entro sette giorni dalla raccolta e conservate a -80 °C o a temperature inferiori.
Prima dell'uso le cellule sono scongelate, lavate e risospese in soluzione fisiologica e utilizzate nel più breve tempo possibile; possono essere conservate a 4 °C ± 2 °C per non più di ventiquattro ore.
La conservazione allo stato di congelamento delle emazie può essere estesa fino a dieci anni se un mantenimento corretto ad una temperatura inferiore a -65 °C può essere garantita.
Il trasporto allo stato congelato non è raccomandato.

Articolo 18

Plasma fresco congelato (PFC)

Questo emocomponente, ottenuto da un donatore singolo deve essere congelato in un arco di tempo e ad una temperatura che permetterà di mantenere adeguatamente i fattori labili della coagulazione in uno stato funzionale.
Deve contenere almeno il 70% del contenuto originale di fattore VIII e degli altri fattori labili della coagulazione e degli inibitori, oltre ai normali livelli di fattori stabili della coagulazione, di albumina e di immunoglobuline.
Se mantenuto costantemente a temperatura < 30 °C , può essere conservato per dodici mesi.
Fra -25 °C e -30 °C per sei mesi, fra - 18 °C e -25 °C per tre mesi. Trascorsi taliperiodi il plasma sarà comunque avviato alla produzione di frazioni plasmatiche.
Lo scongelamento del PCF deve avvenire fra 30 °C e 37 °C in bagno con agitazione.
Dopo scongelamento deve essere usato il più presto possibile, o conservato a 4 °C ± 2 °C per non più di ventiquattro ore.

Articolo 19

Crioprecipitato

Questo componenete è costituito dalla frazione crioglobulinica del plasma fresco di una singola donazione concentrato ad un volume finale di 10-20 ml.
La resa di fattore VIII deve essere almeno pari al 50% delle unità di partenza.
Tale prodotto contiene inoltre la maggior parte del fattore Von Willebrand del fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina presenti nel plasma fresco di partenza.
Le condizioni di conservazione sono quelle del PFC.
Lo scongelamento immediatamente prima dell'uso deve seguire le modalità riportate nell'art. 18.

Articolo 20

Concentrato piastrinico da unità singola

Questo emocomponente è ottenuto da una unità di sangue intero fresco ed è costituito dalla maggior parte delle piastrine originali, in condizioni terapeutiche originali.
Deve contenere almeno 6 x 1010 piastrine nel 75% delle unità esaminate.
Se preparato in sistema chiuso può essere conservato a 22 °C ± 2 °C, in agitazione continua, per un periodo variabile in rapporto alla procedura impiegata.
Il volume di plasma i di liquido conservante deve essere in quantità tale da garantire un pH compreso tra 6 e 7,4 durante tutto il periodo della conservazione.

Articolo 21

Concentrato piastrinico da aferesi

E' una preparazione di piastrine ottenuta da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari; deve contenere almeno 3,5 x 1011 piastrine in almeno il 75% delle unità esaminate.
Se preparato da plasma-piastrinoaferesi, deve contenere almeno 1,8 x 1011 piastrine in almeno il 75% delle unità esaminate.
Il concentrato piastrinico da aferesi, usando un sistema funzionalmente chiuso, può essere conservato per più di ventiquattro ore in agitazione continua a 22 °C ± 2 °C secondo la procedura impiegata.

Articolo 22

Concentrato granulocitario da aferesi

E' una preparazione di granulociti ottenuta da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori cellulari, deve contenere almeno 1 x 10 granulociti in almeno il 75% delle unità esaminate.
Questa preparazione non è adatta per la conservazione e deve essere trasfusa quanto prima possibile.
Se inevitabile la conservazione non deve superare le ventiquattro ore a 22 °C ± 2 °C.

Articolo 23

Frigoriferi e congelatori

I frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti devono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno, devono essere provvisti di termoregistratore e allarme visivo e acustico.
L'allarme deve essere regolato in modo da entrare in azione ad una temperatura tale che permetta di prendere provvedimenti prima che il sangue e gli emocomponenti raggiungano una temperatura che li deteriori.
L'allarme deve essere situato in un ambiente dove possa essere prontamente rilevato dal personale addetto.

Articolo 24

Trasporto

Il sangue intero e gli emocomponenti allo stato liquido devono essere trasportati in modo da assicurare una temperatura fra + 1 °C e + 10 °C; i componenti conservati a 22 °C ± 2 °C devono essere trasportati a temperatura ambiente compatibile con la conservazione della stessa.
Per i componenti congelati, che devono essere mantenuti tali, il trasporto deve avvenire alla temperatura più vicina possibile a quella di conservazione.
I contenitori per il trasporto di unità di sangue devono essere preraffreddati a + 4 °C; quelli per il trasporto di piastrine devono essere mantenuti a temperatura ambiente per almeno trenta minuti prima dell'uso.
Se la temperatura del contenitore per le emazione al momento dell'arrivo è superiore a 10 °C, è necessario ridurre il tempo di conservazione delle stesse.
Sangue ed emocomponenti devono essere ispezionati immediatamente prima di un eventuale trasporto e non inviati se presentano qualche anomalia nell'aspetto e nel colore.
Analogo riscontro deve essere fatto da chi riceve, con particolare riferimento alla variazioni di temperatura avvenute durante il trasporto, documentate da dispositivi di controllo.

Articolo 25

Data di scadenza

La data di scadenza è determinata dall'ultimo giorno nel quale il sangue o l'emocomponente può essere considerato utile agli effetti della trasfusione.

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