AVIS - Legislazione Trasfuzionale
CAVA MANARA
|
|
|
|
DETERMINAZIONE DELLO SCHEMA-TIPO
DI CONVENZIONE
FRA REGIONI E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE
(Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n° 232 del 3/10/1991)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 4 maggio
1990, n° 107, recante la disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
e, in particolare, l'art. 2 che riconosce la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita
del sangue e dei suoi componenti;
Ritenuto di dover definire
lo schema-tipo di convenzione, previsto dall'art. 1, comma 8, della predetta
legge n° 107/1990, al quale devono conformarsi le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano nello stipulare le convenzioni con le associazioni
o federazioni di donatori volontari di sangue per la loro partecipazione alle
attività trasfusionali organizzate nelle atrutture indicate dall'art.
4 della predetta legge n° 107/1990;
Sentito il parere espresso
dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nominata con proprio
decreto del 26 giugno 1990;
Sentito il Consiglio sanitario
nazionale nella seduta del 23 luglio 1991;
Vista la legge 13 marzo
1958, n° 296;
DECRETA
Art. 1
Convenzioni
Le regioni e le provincia
autonome, nello stipulare le convenzioni con le associazioni o le federazioni
di donatori volontari del sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge
4 maggio 1990, n° 107, di seguito indicata come legge 107/1990, ottemperano
ai seguenti criteri fissati quale schema tipo delle convenzioni stesse.
Art. 2
Attività di
propaganda, di promozione e di educazione alla salute
- La convenzione, in aderenza
alle condizioni del piano santario regionale, disciplina il concorso necessario
delle associazioni e federazioni in premessa indicate per l'organizzazione
e l'attuazione delle attività di propaganda e promozione specifiche,
in collaborazione con le unità sanitarie locali.
- Le regioni e le provincie
autonome forniscono il supporto per l'informazione tecnico-scientifica destinato
alla promozione della donazione del sangue nel rispetto della tutela della
salute dei donatori.
- Le regioni e le provincie
autonome valutano gli oneri finanziari delle iniziative, assicurando il relativo
finanziamento con il concorso delle unità sanitarie locali e dei comuni
interessati.
Art. 3
Rapporti economici
- La convenzione definisce
le forme di corresponsione di un contributo daparte delle regioni e provincie
autonome alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue per lo
svolgimento dei compiti e dell'attività istituzionale indicata dall'art.
2, punto 2, della legge n° 107/1990 e dagli articoli 1 e 2 del presente
schema tipo di convenzione.
- Dal contributo di cui
al precedente comma sono, comunque, esclusi i costi di cessione delle unità
di sangue.
- La regione potrà
valutare di volta in volta anche iniziative particolari o progetti obiettivi
per la promozione e la propaganda del dono del sangue con il concorso delle
unità sanitarie locali e dei comuni interessati, assicurandone, conseguente-mente,
il relativo finanziamento.
Art. 4
Raccolta del sangue e
tutela del donatore
- Le associazioni e le
federazioni di donatori volontari del sangue, in aderenza ai propri fini statutari,
concorrono alla raccolta del sangue attivando i propri iscritti e concordando
con le strutture trasfusionali pubbliche la chiamata dei donatori.
- La convenzione stabilisce
le modalità con le quali è concordata con le associazioni e
le strutture trasfusionali pubbliche la realizzazione del servizio di chiamata
dei donatori.
- La convenzione stabilisce,
altresì, le modalità con le quali le associazioni e le federazioni
comunicano alle strutture trasfusionali gli elenchi, periodicamente aggiornati,
dei propri donatori, anche ai fini degli accertamenti di idoneità alla
donazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 2 e 3 della legge n° 10/1990.
- La convenzione stabilisce,
inoltre, le modalità attuative del decreto ministeriale 15 gennaio
1991, ai fini della tutela della salute del donatore da parte dei servizi
di immunoematologia e trasfusione dei centri trasfusionali di cui agli articoli
5 e 7 della legge n° 107/1990, di concerto con le associazioni e le federazioni
di donatori di sangue.
- La convenzione prevede
adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortunio,
anche «in itinere», correlati con la donazione.
Art. 5
Gestione delle unità
di raccolta fisse e mobili da parte delle associazioni e federazioni dei donatori
volontari del sangue
- Le regioni e le provincie
autonome, tenuto conto delle esigenze del piano sanitario nazionale, possono
affidare in via convenzionale, per ambiti territoriali definiti, la gestione
della raccolta del sangue e del plasma, con strutture fisse e mobili, alle
associazioni e federazioni in premessa indicate che ne facciano richiesta,
previa verifica delle condizioni strutturali previste dall'art. 7, comma 2,
della legge n° 107/1990.
- In sede di convenzione
le parti concordano l'entità e le modalità di corresponsione
del rimborso delle spese per le attività di raccolta qualora delegate
alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue, fissando garanzie
ed adempimenti che dovranno essere osservati anche da parte del rispettivo
personale.
Art. 6
Partecipazione delle
associazioni alla programmazione e sviluppo dell'attività di raccolta
dei servizi trasfusionali
- In sede di convenzione
sono stabilite le modalità della partecipazione delle associazioni
e delle federazioni di donatori di sangue alle attività dei servizi
trasfusionali in maniera da garantire la presenza di tutte le componenti istituzionali,
tecniche ed associative, ad essa interessate, in stretta collaborazione operativa
con il centro di coordinamento e compensazione di cui all'art. 8 della legge
n° 107/1990.
- Il centro regionale di
coordinamento e compensazione propone alla regione le linee guida finalizzate
alla collaborazione delle associazioni e delle federazioni convenzionate con
le strutture trasfusionali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge nø
107/1990.
- Le regioni e le provincie
autonome formulano gli indirizzi per le unità sanitarie locali e gli
enti e istituti di cui all'art. 18, comma 1, della legge n° 107/1990
per la realizzazione della partecipazione di cui al presente articolo.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 settembre 1991
Il Ministro: DE LORENZO