AVIS - Legislazione Trasfuzionale CAVA MANARA |
ARTICOLO 1
1. Con il presente decreto vengono individuati gli obiettivi generali e gli interventi da compiere per assicurare una risposta organica ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale sulla base delle disposizioni della legge 4 maggio 1990 n. 107, nonché le modalità di raccordo a livello centrale delle attività del Ministero della sanità', dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'area della rilevazione dei dati e del coordinamento e del controllo nonchè in quella della gestione delle attività connesse alla cessione del sangue e relativi derivati tra le regioni.
1. Il Ministero della Sanità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni istituzionali allo stesso demandati dalla vigente normativa in materia di sangue ed emoderivati, adotta i provvedimenti ed assume le iniziative necessarie al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale. A tal fine provvede a:
2. Per i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 1, il Ministero della Sanità si avvale del supporto tecnico dell'Istituto superiore di sanità. Il Ministero della sanità può avvalersi, altresì, delle ricerche e delle indagini eventualmente espletate dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Ministero della sanità partecipa alla elaborazione delle normative dell'Unione europea in materia dl sangue ed emoderivati curandone l'attuazione in ambito nazionale.
1. L'istituto superiore di sanità svolge funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico a livello nazionale ed, in particolare:
2. L'Istituto superiore di sanità ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati, anche su richiesta delle regioni.
3. Le rilevazioni dei dati periodici relativi al settore trasfusionale mediante il registro del sangue è effettuata dall'Istituto superiore di sanità per gli aspetti tecnico-scientifici e dal Ministero della sanità per gli aspetti concernenti l'organizzazione dei servizi.
1. Le regioni e le province autonome, nel predisporre i programmi inerenti alle attività trasfusionali, devono perseguire l'obiettivo delI'autosufficienza sia regionale che nazionale. A tale fine possono avvalersi della collaborazione dell'Agenzia por i servizi sanitari regionali.
2. le regioni e provincie autonome assicurano il coordinamento della attività trasfusionali sotto il profiloprogrammatorio e finanziario. A tale fine, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ai centri regionali di coordinamento e compensazione, le regioni e province autonome adottano le iniziative di carattere organizzativo necessarie per l'espletamento delle seguenti funzioni:
3. Le regioni effettuano, con il proprio servizio ispettivo, il controllo delle strutture trasfusionali sotto il profilo organizzativo-gestionale. Per casi particolari possono richiedere l'ausilio dell'Agenzia per i servizi sanitari ragionali e dell'Istituto superiore di sanità.
4. La cessione di sangue ed emoderivati si realizza esclusivamente tramite i servizi trasfusionali pubblici mediante i centri regionali di coordinamento e compensazione secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 1° settembre 1995 relativo a "Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 Luglio 1997
Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli:
Flick
Registrato alla Corte dei Conti il 9 settembre 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 306
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 4 dellart. 8 e del comma 1 dellart. 11 della legge n. 107/1990 è il seguente:
"Art. 8, comma 4, - Il compito di coordinare a livello nazionale lattività dei centri regionali e compensazione e di favorire lautosufficienza nazionale di sangue e di emoderivati è svolto dallIstituto superiore di sanità, in attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministero della sanità, sentita la Commissione di cui allart. 12"
" Art. 11, comma 1, - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità, sentita la Commissione di cui allart. 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento alle quali devono conformarsi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lattuazione della presente legge"
"Art. 5 del D.Lgs. n. 266/1993 (Riordinamento del Ministero della sanità a norma dellart 1 comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421) è così formulato:
- LArt. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali).
1. E istituita una Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dellinnovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.
2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dellart. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati lorganizzazione e il funzionamento dell'Agenzia in modo da assicurare la composizione delle regioni nel consiglio di amministrazione.
3. Il direttore dellAgenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, anche estranei allamministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
4. LAgenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonché dal personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della disponibilità finanziaria.
5. La dotazione finanziaria dellAgenzia è determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui allart. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dellAgenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dellart. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- Il D.L. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il comma 3 dellart. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.