AVIS - Legislazione Trasfuzionale
CAVA MANARA
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Indicazioni sulle finalità
statutarie delle associazioni
e federazioni dei donatori di sangue
Decreto Ministeriale
7/6/91 - Gazzetta Ufficiale n° 148 del 26/6/1991
IL MINISTRO DELLA SANITA'
- Visti gli articoli 1
e 45 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale;
- Vista la legge 4 maggio
1990, n° 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati» ed in particolare
l'art. 2, comma 3, che demanda al Ministro della sanità la fissazione delle
indicazioni relative elle finalità statutarie delle associazioni e federazioni
dei donatori volontari del sangue;
- Vista la legge 13 marzo
1958, n° 296;
Decreta:
Articolo
1
- Rientrano fra le associazioni
e le federazioni dei donatori di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
- si ispirano, nei
rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria
e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- sono formate da cittadini
donatori volontari o che già lo siano stati;
- improntano l'organizzazione
e la struttura degli organi associativi al principio democratico.
- A tal fine gli atti istitutivi
e regolamentari delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue
debbono essere informati alla più ampia partecipazione dei cittadini ed a
criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno.
Articolo
2
- Le associazioni e le
federazioni dei donatori di sangue, legalmente costituite e riconosciute,
ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale
perseguono i seguenti scopi:
- promozione dell'informazione
e della educazione al dono del sangue e delle educazione alla salute nella
popolazione, con interventi a livello nazionale regionale e locale;
- promozione e sviluppo
della coscienza trasfusionale;
- offerta del sangue
da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
- adesione al programma
nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito
nella legge 4 maggio 1990, n° 107 e secondo le direttive e raccomandazioni
dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.
Articolo
3
- Le associazioni e le
federazioni di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale, secondo i rispettivi piani sanitari regionali, mediante
convenzioni da stipulare con le regioni in conformità allo schema previsto
dall'art. 1, comma, 8 della legge nø 107/1990.
- La stipula delle convenzioni
indicate al comma 1 è condizionata alla verifica della conformità degli statuti
delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente
decreto.
Articolo
4
Le associazioni e le federazioni
dei donatori di sangue esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni
del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 giugno 1991
Il Ministro:
DE LORENZO