AVIS - Legislazione Trasfuzionale              CAVA MANARA
 
 

Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni
e federazioni dei donatori di sangue

Decreto Ministeriale 7/6/91 - Gazzetta Ufficiale n° 148 del 26/6/1991

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Decreta:

Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3
Articolo 4


Articolo 1

  1. Rientrano fra le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:
    1. si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
    2. sono formate da cittadini donatori volontari o che già lo siano stati;
    3. improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.

  2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue debbono essere informati alla più ampia partecipazione dei cittadini ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno.

Articolo 2

  1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue, legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:

    1. promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue e delle educazione alla salute nella popolazione, con interventi a livello nazionale regionale e locale;
    2. promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;
    3. offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
    4. adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio 1990, n° 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

  1. Le associazioni e le federazioni di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i rispettivi piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le regioni in conformità allo schema previsto dall'art. 1, comma, 8 della legge nø 107/1990.
  2. La stipula delle convenzioni indicate al comma 1 è condizionata alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.

Articolo 4

Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO